Capitolo 2: Le competenze in materia di trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea

Le competenze delle Province e dei Comuni

Ai Comuni spetta, invece, predisporre specifici regolamenti sull’esercizio degli autoservizi pubblici non di linea, nel rispetto del Regolamento tipo predisposto dalle rispettive Province, stabilendo:

  • il numero e il tipo dei veicoli e dei natanti da adibire ad ogni singolo servizio;
  • le modalità per lo svolgimento del servizio;
  • i criteri per la determinazione delle tariffe per il servizio di taxi;
  • di requisiti e le condizioni per il rilascio della licenza per l’esercizio del servizio di taxi e dell’autorizzazione per l’esercizio del servizio di noleggio con conducente.

La vigilanza e le sanzioni

La vigilanza e le sanzioni sull’esercizio dei servizi pubblici non di linea, competono, di solito, ai funzionari dei Comuni e delle Province all’uopo incaricati, fatte salve le disposizioni di competenza del Ministero dei trasporti in materia di sicurezza.

In particolare, il mancato rispetto delle disposizioni di cui all’art. 2, Il comma, della legge 21/92, (secondo le quali, all’interno delle aree comunali o comprensoriali, la prestazione del servizio di taxi è obbligatoria), comporta la sospensione, da uno a sei mesi, della licenza o dell’autorizzazione.

I provvedimenti relativi all’accertamento e all’irrogazione della sanzione sono di competenza del Sindaco che ha rilasciato la licenza o l’autorizzazione.

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