Capitolo 2: Le competenze in materia di trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea

Le competenze delle Regioni e il decentramento delle funzioni amministrative

Nell’ambito delle competenze attribuite alle Regioni e ai Comuni circa il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea, la legge individua in modo abbastanza chiaro le delimitazioni opportune in una materia in maniera da evitare sovrapposizione di funzioni.

In particolare, le Regioni esercitano le proprie competenze in materia di trasporto, definendo e specificando i criteri di massima cui devono attenersi i Comuni nel redigere i regolamenti sull’esercizio degli autoservizi pubblici non di linea e, delegano agli enti locali l’esercizio delle relative funzioni amministrative attuative, anche al fine di realizzare una visione integrata del trasporto pubblico non di linea con gli altri modi di trasporto.

Solitamente, le Regioni delegano alle Province l’esercizio delle funzioni amministrative inerenti il settore dell’attività di trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea, con particolare riferimento alle misure di contenimento di licenze e di autorizzazioni alle quali i singoli Comuni devono attenersi.

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