Capitolo 8: Il contratto di trasporto

Il trasporto di cose

Nel trasporto di cose il vettore e considerato responsabile, con conseguente obbligo di risarcire il danno che ne deriva:

  • per la mancata esecuzione del trasporto o per il ritardo nel trasporto stesso, salvo provi che la mancata esecuzione o il ritardo siano dovuti a cause a lui non imputabili;
  • per il sinistro che durante il trasporto abbiano subito le cose trasportate.

È quindi responsabile per la perdita e per l’avaria delle cose se non prova che la perdita o l’avaria è derivata da caso fortuito, dalla natura o dal vizi delle cose stesse o del loro imballaggio, o dal fatto del mittente, oppure, dal fatto del destinatario (quando cioè la perdita o l’avaria si sono verificate per una causa antecedente o successiva il trasporto).

Il vettore, quindi, affinché venga esclusa la sua responsabilità, dovrà fornire la prova che il danno non e derivato da fatto proprio o dei propri dipendenti, né imputabile alla sua mancata diligenza professionale.

Non dovrà ritenersi responsabile, naturalmente, del calo naturale delle cose trasportate, con riferimento a quelle merci soggette a diminuzione di peso o di misura a seguito del trasporto.

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