Capitolo 7: La responsabilità del conducente del veicolo

Responsabilità penale

Si ha responsabilità penale tutte le volte in cui il comportamento illecito risulti lesivo di interessi particolarmente importanti, tutelati in maniera più forte dall’ordinamento giuridico, traducendosi nella commissione di un reato.

È reato, dunque, ogni comportamento umano, sia positivo sia omissivo, contrario ai fini dello Stato è al quale si ricollega come conseguenza l’applicazione di una sanzione penale.

Affinché possa dirsi commesso un reato è necessario che concorrano contemporaneamente alcuni elementi essenziali.

Anzitutto la condotta umana, che potrà consistere tanto in un comportamento positivo (es. chi investe un pedone può essere condannato a seconda dei casi, o per il reato di “omicidio”, colposo o doloso, art. 575 e ss c.p., o per il reato di lesioni personali, art. 512 e ss. c.p. ) quanto in un comportamento negativo; in quest’ultimo caso non è sufficiente la semplice inerzia del soggetto, bensì è necessario che lo stesso ometta di compiere un’azione che per legge aveva l’obbligo di compiere (es. chi investe un pedone ed omette di soccorrerlo è responsabile del reato di “omissione di soccorso”, art. 593 c.p.)

In secondo luogo l’evento, cioè l’effetto e quindi il risultato della condotta umana (es. la morte di un uomo).

Tra la condotta umana e l’evento deve intercorrere, naturalmente, un rapporto di causalità, nel senso che la condotta viene a costituire quella condizione senza la quale l’evento non si sarebbe verificato.

Per aversi reato occorre, infine, accertare in capo al soggetto responsabile la colpevolezza, ovvero che il soggetto abbia commesso il reato con dolo o con colpa.

Con dolo, quando il soggetto agente ha previsto e voluto, come conseguenza della propria azione o omissione, il verificarsi dell’evento dannoso. Con colpa, quando l’evento, anche se previsto, non è voluto dall’agente e si verifica a causa di un comportamento negligente, di imprudenza, di imperizia, ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline.

Dal grado di colpevolezza (che può assumere, quindi la forma del dolo o della colpa) dipende la sanzione da comminare al soggetto responsabile.

La sanzione penale consisterà dunque, a seconda della gravità del reato commesso, nell’ergastolo, nella reclusione, nell’arresto, nella multa o nell’ammenda.

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