Teoria e Quiz per l'esame finalizzato all'iscrizione al ruolo dei conducenti di trasporto non di linea e taxi.
La responsabilità civile si traduce nel dovere giuridico di risarcire il danno prodotto ad un altro soggetto, in conseguenza della lesione della sfera giuridica di quest’ultimo.
La Responsabilità civile si distingue in: contrattuale ed extra-contrattuale
Una specifica ipotesi di responsabilità extracontrattuale è prevista dallo stesso codice civile all’art 2054 -circolazione di veicoli : “il conducente di un veicolo senza guida di rotaie è obbligato a risarcire il danno prodotto persone o cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno”. Ciò discende dal principio generale contenuto nell’art. 2043 c.c., secondo il quale chiunque cagioni ad altri un danno ingiusto è obbligato a risarcirlo.
Nel caso particolare di scontro fra veicoli, si presume, fino a prova contraria che ciascuno dei conducenti abbia concorso egualmente produrre il danno subito dai singoli veicoli.
Il proprietario del veicolo, o in sua vece l’usufruttuario, è considerato responsabile con il conducente (se persona diversa), se non prova che il circolazione è avvenuta contro la sua volontà.
Il danno risarcibile potrà consistere a seconda delle ipotesi:
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