Capitolo 7: La responsabilità del conducente del veicolo

Responsabilità civile

Si è detto in precedenza che ogni violazione del codice della strada si traduce, innanzitutto, in un illecito amministrativo e come tale viene sanzionato.

La stessa violazione potrebbe integrare, tuttavia, nella stesso tempo anche gli estremi di un illecito civile o, addirittura, nei casi più gravi di un illecito penale, nonché di un illecito civile e penale nella stesso tempo.

Ciò dipende dalle conseguenze derivate dal comportamento illecito posto in essere.

Non tutti i comportamenti illeciti danno luogo a responsabilità civile, occorre che concorrano a tal fine determinati presupposti:

  • Il fatto: cioè il comportamento della persona, che potrà consistere sia nel fare sia nel non fare, ossia potrà trattarsi tanto di un comportamento positivo, quanto di un comportamento omissivo.
  • L’antigiuridicità del fatto: cioè il fatto deve essere in contrasto con un dovere giuridico (es. una obbligazione contrattuale ) o con una norma giuridica.
  • La colpa o il dolo: cioè il fatto deve essere oltre che antigiuridico anche colposo (comportamento dovuto a negligenza, imprudenza, imperizia o distrazione) o doloso (comportamento commesso con coscienza e volontà).
  • Tra il fatto e l’evento dannoso dovrà sussistere, inoltre, un nesso di causalità, cioè l’uno dovrà essere l’effetto dell’altro, quindi il danno dovrà essere una conseguenza immediata e diretta del fatto illecito, affinché l’autore delle stesso ne possa essere considerato responsabile - ad esempio un incidente (effetto) dovuto ad una guida distratta (causa).

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