Capitolo 7: La responsabilità del conducente del veicolo

Comportamento dei conducenti e relative responsabilità secondo Il codice della strada

Regola generale valida per tutti gli utenti della strada, a maggior ragione per coloro i quali prestino personalmente un servizio di taxi, oppure di noleggio con conducente e quella di comportarsi sempre in modo tale da non costituire mal pericolo o intralcio per la circolazione ed in modo che sia sempre e in ogni caso salvaguardata la sicurezza stradale.

Il codice della strada detta, in proposito, le norme di comportamento e i principi informatori della circolazione stradale, stabilendo dei limiti ben precisi in, ordine alla velocità alle distanze di sicurezza tra veicoli, all’uso dei dispositivi di illuminazione, ecc.

L’inosservanza di tali precetti da parte del conducente il veicolo genera a suo carico delle vere e proprie responsabilità, traducendosi ogni violazione delle norme del codice della strada anzitutto in un illecito amministrativo. A ciascuna ipotesi di violazione di tali norme consegue, pertanto, l’applicazione di una sanzione amministrativa, consistente generalmente nell’obbligo di pagare una determinata somma di denaro, compresa fra un minimo e un massimo fissati dalla legge.

Agli stessi comportamenti illeciti possono, però, essere applicate anche sanzioni amministrative di altro tipo. Si tratta di sanzioni accessorie concernenti il veicolo (rimozione, fermo) o i documenti di circolazione ( sospensione della carta di circolazione, sospensione o revoca della patente).

In particolare il ritiro della patente può avvenire al momento dell’accertamento della violazione o del reato da parte dell’agente o dell’organo di polizia che accerta la violazione oppure può essere successivamente disposto dal Prefetto qualora emerga una responsabilità evidente, a seguito del rapporto dell’agente o di chi ha proceduto alla rilevazione del sinistro.

Nella prima ipotesi (ritiro immediato della patente), nel termine di 30 giorni dalla notifica del provvedimento, è possibile opporre opposizione avverso il provvedimento sanzionatorio innanzi al giudice di pace del luogo in cui e stata commessa l’infrazione.

Nella seconda ipotesi (ritiro disposto successivamente con provvedimento del Prefetto), nel termine di 20 giorni dalla notifica dell’ordinanza prefettizia, e possibile ricorrere invece al Ministro dei trasporti.

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